Caduta calcinacci nei condomini “cosa fare”?
L’ Amministratore condominiale che è responsabile della gestione dello stabile spesso si trova a dover intervenire per situazioni di urgenza come distacchi di intonaco, caduta calcinacci o simili.
È compito dell’amministratore attivarsi e rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi, rivestendo egli una particolare posizione di garanzia. In caso contrario sarà responsabile per l’evento che provocherà danni.
Cosa dice il Codice Civile?
Il Codice Civile all’ art. 1130, n.4 stabilisce che è compito dell’ amministratore attuare atti conservativi relativi alle parti comuni dell’ edificio. All’ art. 1135 si dispone che “L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.
In una situazione di emergenza l’ amministratore può compire atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea, eventualmente anticipando le spese e dandone immediata comunicazione ai condomini nella prima assemblea utile
Quindi, non vi è nessun dubbio che l’ Amministratore deve immediatamente demandare incarico a ditta specializzata per intervenire nella massima urgenza per la messa in sicurezza delle parti comuni dell’ edificio.
I nostri uffici tecnici sono organizzati per sopralluoghi tempestivi per valutare al meglio la tipologia di intervento da attuare con squadre altamente specializzate per la messa in sicurezza delle parti comuni anche con interventi in alta quota.
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